la seguente legge: Art. 1. Finanziamenti alle imprese 1. I finanziamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4, come modificato con legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, recanti interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, si applicano anche alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.