la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Finanziamenti alle imprese
 
   1.  I  finanziamenti  di  cui  all'art.  1 della legge regionale 9
gennaio 1986, n. 4, come modificato con  legge  regionale  11  giugno
1986,  n.  25,  recanti  interventi  a  sostegno dell'occupazione e a
favore dei lavoratori in cassa integrazione  guadagni,  si  applicano
anche   alle   imprese   che   provvedono  ad  assunzioni  di  durata
indeterminata, in nuovi posti di lavoro  economicamente  fondati,  di
lavoratori  in cassa integrazione guadagni straordinaria a rotazione.